Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
Comunicazione n. 317 Genova, 16 maggio 2020
A tutti gli studenti classi quinte
Alle famiglie
Ai docenti
OGGETTO: ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.
Si ritiene utile fornire una breve sintesi degli articoli di maggior interesse per tutt* le/gli student* che
hanno atteso l’emanazione della OM, uscita nella mattinata di oggi 16 maggio, con numero 10,
progressivo del Registro dei Decreti.
Per maggiori dettagli, si rimanda al testo dell’O.M., che si allega alla presente.
Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2019/2020.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
[…]
Articolo 2
(Inizio della sessione d’esame)
1. La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui
Articolo 10
(Credito scolastico)
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza,
venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la
classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.
3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di
tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe,
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche
e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.
4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali
docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e
potenziamento dell’offerta formativa.
6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto.
7. Per i candidati interni, sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza
e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla
base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del
credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all’allegato A alla presente ordinanza;
[…]
Articolo 14
(Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)
1. Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di
assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30.
Articolo 16
(Prova d’esame)
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la
finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale,
utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale
e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le
esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;
c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal
consiglio di classe.
3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera
c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un
documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi
concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione
dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso
didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di
considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative
di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto
delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida
Articolo 17
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)
1. L’esame è così articolato e scandito:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della
seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia
dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun
candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi
possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi
di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il
13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa
individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di
classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove
ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura
italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma
3;
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale,
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività
relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata
in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della
disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.
3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata
complessiva indicativa di 60 minuti.
Articolo 26
(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)
1. Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3,
a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo
richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori
delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità
telematica sincrona;
b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il
presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite
dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all’USR
per le conseguenti valutazioni e decisioni;
c) nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza,
inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse
all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in
videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
2. Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 22 è altresì riportato l’eventuale svolgimento di una
o più riunioni o esami in modalità telematica.
Articolo 31
(Disposizioni organizzative)
1. Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti,
i Dirigenti preposti agli USR valutano l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio
presso gli USR o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.
2. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di
cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e
condivise con le OO.SS.
3. I Dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Stato
in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, sulla
base dei monitoraggi svolti dalle Regioni e dalle Province autonome e dei correlati provvedimenti, ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile
2020 e dal decreto del Ministro della sanità, 30 aprile 2020.
Addendum: l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, nell’ambito della sessione straordinaria, saranno adottate con specifica ordinanza. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalla presente ordinanza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luca Barberis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/1993