Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020


Comunicazione n. 317 Genova, 16 maggio 2020

 A tutti gli studenti classi quinte

Alle famiglie

Ai docenti

OGGETTO: ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.

Si ritiene utile fornire una breve sintesi degli articoli di maggior interesse per tutt* le/gli student* che

hanno atteso l’emanazione della OM, uscita nella mattinata di oggi 16 maggio, con numero 10,

progressivo del Registro dei Decreti.

Per maggiori dettagli, si rimanda al testo dell’O.M., che si allega alla presente.

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno

scolastico 2019/2020.

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

[…]

Articolo 2

(Inizio della sessione d’esame)

1. La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui

Articolo 10

(Credito scolastico)

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza,

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la

classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di

tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe,

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche

e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali

docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e

potenziamento dell’offerta formativa.

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto.

7. Per i candidati interni, sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:

a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza

e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla

base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del

credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all’allegato A alla presente ordinanza;

[…]

Articolo 14

(Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)

1. Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di

assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30.

Articolo 16

(Prova d’esame)

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale,

utilizzando anche la lingua straniera;

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale

e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le

esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal

consiglio di classe.

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera

c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un

documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione

dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso

didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative

di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto

delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida

Articolo 17

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)

1. L’esame è così articolato e scandito:

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia

dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun

candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi

possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi

di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il

13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa

individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di

classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove

ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura

italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma

3;

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale,

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività

relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata

in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della

disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata

complessiva indicativa di 60 minuti.

Articolo 26

(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)

1. Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3,

a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo

richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori

delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità

telematica sincrona;

b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il

presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite

dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all’USR

per le conseguenti valutazioni e decisioni;

c) nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza,

inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse

all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in

videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

2. Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 22 è altresì riportato l’eventuale svolgimento di una

o più riunioni o esami in modalità telematica.

Articolo 31

(Disposizioni organizzative)

1. Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti,

i Dirigenti preposti agli USR valutano l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio

presso gli USR o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.

2. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di

cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e

condivise con le OO.SS.

3. I Dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Stato

in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, sulla

base dei monitoraggi svolti dalle Regioni e dalle Province autonome e dei correlati provvedimenti, ai sensi

di quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile

2020 e dal decreto del Ministro della sanità, 30 aprile 2020.

Addendum: l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, nell’ambito della sessione straordinaria, saranno adottate con specifica ordinanza. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalla presente ordinanza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luca Barberis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/1993

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