Assenze e Validità dell’Anno Scolastico
Ai sensi dell’’art.14, comma 7, del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) nonché della C.M. n. 200 del 4.03.11 e della nota n. 1450/C27 dell’8.03.11 dell’USR per la Liguria:
“… per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”
La sottostante tabella indica il limite massimo delle ore di assenza, calcolato tenendo come base di riferimento il monte ore annuale delle lezioni.
CORSI DIURNI
Orario settimanale | Classi coinvolte | T0TALE ore lezione | Limite massimo ore assenza |
33 | Classi seconde indirizzo CAT | 1089 | 272 |
32 |
Tutte | 1056 | 264 |
31 | Studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica né di Insegnamento alternativo | 1023 | 256 |
Per i CORSI SERALI, in considerazione dei diversi ordinamenti e dei percorsi individualizzati, ciascuno studente dovrà frequentare almeno i tre quarti del monte ore orario personalizzato.
Il Collegio dei Docenti di questo Istituto ha deliberato nella seduta di ieri 17.12.2015 deroghe in casi eccezionali per i seguenti motivi, che dovranno essere adeguatamente documentati entro un limite di tempo ragionevole e che il Consiglio di Classe valuterà in sede di scrutinio finale:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate e documentate (lutto di famiglia, trasferimento ecc.);
- ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal Consiglio di Classe, purché debitamente motivato e adeguatamente documentato.
Tali deroghe verranno fatte valere “a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”.
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.
Delibera del Collegio dei Docenti del 17 dicembre 2015