Assenze degli alunni e validità dell’anno scolastico
Si ricorda che, ai sensi dell’’art.14, comma 7, del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) nonché della C.M. n. 200 del 4.03.11 e della nota n. 1450/C27 dell’8.03.11 dell’USR per la Liguria:
“… per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”
La tabella in allegato indica il limite massimo delle ore di assenza, calcolato tenendo come base di riferimento il monte ore annuale delle lezioni.
Per i CORSI SERALI, in considerazione dei diversi ordinamenti e dei percorsi individualizzati, ciascuno studente dovrà frequentare almeno i tre quarti del monte ore orario personalizzato.
Il Collegio dei Docenti ha stabilito, per casi eccezionali, eventuali deroghe al suddetto limite, quali, a mero titolo di esempio: a) motivi di salute e/o gravi patologie (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare, rientro nel paese di origine per motivi legali); c) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Tali deroghe verranno fatte valere “a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”.
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.
In tali ipotesi il Consiglio di Classe ricercherà tutti gli elementi utili al fine di poter procedere all’eventuale valutazione dell’alunno (Si veda l’art 2, punto 12, 13 e 14 del Regolamento d’Istituto).
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.