Decreto–Legge 10/09/2021, n. 122 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale
Circolare n. 8
Genova, 11 settembre 2021
A tutti i docenti
A tutto il Personale A.T.A.
Agli studenti
Alle famiglie
Al sito Web d’Istituto
OGGETTO: Decreto – Legge 10 settembre 2021, n. 122 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale
Si comunica che sono entrate in vigore, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ((GU n.217 del 10-9-2021) le misure in oggetto in vigore fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Al fine di tutelare la salute pubblica, fatta esclusione per tutto il Personale della scuola, con verifica da accesso al Sistema Informativo dell’Istruzione e alla funzionalità «Verifica Green Pass», operativo dal 13 settembre, chiunque acceda alle strutture dell’ istituzioni scolastiche, educative e formative, di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del DL 122/10 settembre 2021, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione non si applica alle studentesse e agli studenti.
La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute in allegato alla presente circolare di cui si invita a prendere visione, in particolare per quanto attiene ai contenuti che devono essere esplicitati dal medico competente nella certificazione stessa.
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Come accennato in premessa, nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica, che verranno prontamente comunicate.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso nelle strutture della formazione superiore).
Si confida nella collaborazione da parte di tutto il personale scuola come fino ad oggi dimostrato con lodevole senso del dovere e spirito di servizio e da parte delle famiglie.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Alessandra Vaccari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993